Sez. 5, Sentenza n. 5832 del 24/03/1982 Ud. (dep. 11/06/1982) Rv. 154193 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - ESTREMI - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE PER ERRORE PRODOTTO DAL PRIVATO - RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE EX ARTT. 48, 479 COD. PEN. - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - ESTREMI - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE PER ERRORE PRODOTTO DAL PRIVATO - RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE EX ARTT. 48, 479 COD. PEN. - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
Perché si configuri l'ipotesi di reato di cui all'art. 483 cod. pen., e non quella più grave di cui agli artt. 48, 479 cod. pen., è necessario che la falsa attestazione riguardi fatti che il pubblico ufficiale si limiti a riportare nell'atto pubblico come provenienti da privato e della cui veridicità risponde il solo dichiarante, e non già fatti che integrano il contenuto dell'atto formato dal pubblico ufficiale, perché in tal caso l'attestazione deve considerarsi propria del pubblico ufficiale, quantunque formulata sulla base delle notizie e delle indicazioni ricevute dal privato. Risponde pertanto del delitto di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. colui che, nella domanda di iscrizione nelle liste speciali per i giovani, attesti falsamente fatti rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, inducendo così il funzionario responsabile dell'ufficio di collocamento a redigere una graduatoria degli aspiranti al lavoro falsa nel contenuto. (Conf. Mass. N. 137044, in generale, sulla falsità ideologica del privato in atto pubblico: 146326, 133671, 130020, 127530).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)