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Sez. 1, Sentenza n. 15936 del 29/07/2005 (Rv. 583709 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Immobile destinato ad attività produttiva - Conduttore - Diritto ad una indennità aggiuntiva - Limitazione al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante - Unicità dell'indennità negli altri casi - Diritti del conduttore nei confronti del proprietario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583709-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, il diritto del conduttore, che nell'immobile eserciti un'attività economica, ad un'indennità aggiuntiva è riconosciuto solo nelle ipotesi, previste dall'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del "fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante costretto ad abbandonare il terreno", mentre nelle altre ipotesi riprendono vigore i principi generali in tema di espropriazione per causa di pubblica utilità, quali si traggono dalla legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359 (cui già faceva rinvio, prima delle innovazioni introdotte in materia dagli artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il combinato disposto degli artt. 4 e 6 della previgente legge 27 gennaio 1963, n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale), secondo cui (art. 27, terzo comma, legge n. 2359, cit.), lungi dal riconoscersi ai conduttori un ulteriore, autonomo indennizzo volto a compensare il pregiudizio per le attività di fatto espletate sull'immobile ed interrotte dall'espropriazione, è attribuito, piuttosto, agli stessi il diritto di pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte di indennità loro spettante (come previsto, peraltro, anche dall'art. 1638 cod. civ.), nonché il diritto, in via alternativa, sulla base del disposto degli artt. 52-56 della legge n. 2359, cit., di agire con opposizione avverso la stima dell'indennità medesima (qualora ritengano che l'indennità come determinata in sede amministrativa non comprenda l'intero ammontare dovuto), ovvero di intervenire nell'analogo giudizio promosso dal proprietario espropriato, qualificandosi tale intervento come intervento autonomo e restando esclusivo legittimato passivo l'espropriante, ancorché la sua eventuale responsabilità verso i medesimi conduttori, in base al principio dell'unicità dell'indennità nella disciplina di cui alla menzionata legge n. 2359 del 1865, possa solo esplicarsi nell'adempimento dell'obbligo di depositare, a favore del proprietario, anche quella somma che risulti destinata a soddisfare le ragioni del conduttore stesso. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi cassato la sentenza di merito che finiva, invece, con il riconoscere una duplice indennità rispettivamente al proprietario di un edificio espropriato, destinato a rivendita di frutta e verdura, ed al conduttore dello stesso).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 53, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 54, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 56, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST., Legge 27/01/1963 num. 19 art. 6 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1638

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)