Sez. L, Sentenza n. 8576 del 05/05/2004 (Rv. 572658 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO | Funzione normativa, obbligatoria o transattiva - Distinzione - Valutazione di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO
Il contratto collettivo di diritto comune può avere una funzione normativa (in quanto diretto a determinare il contenuto dei contratti individuali di lavoro), ovvero una funzione obbligatoria (che si esprime nell'instaurazione di rapporti obbligatori che vincolano esclusivamente le parti collettive e gli imprenditori che li stipulano, non anche i singoli lavoratori), nonché una funzione transattiva di conflitti di diritti o interessi, ovvero di mero accertamento. L'interpretazione in ordine alla funzione del contratto collettivo, al suo contenuto ed all'efficacia soggettiva degli obblighi con esso assunti è riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se è sorretta da una motivazione logica, completa e conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento al ccnl del 27 maggio 1983 per i dipendenti delle aziende municipalizzate delle centrali del latte, interpretandolo in collegamento con il successivo protocollo d'intesa del 3.7.1984 e con l'accordo aziendale del luglio 1985, aveva ritenuto che quest'ultimo accordo avesse efficacia solo confermativa del precedente contratto collettivo, con il quale era stata disposta una nuova classificazione del personale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1965, Contr. Coll. 27/05/1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)