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Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 14/04/1970 (Rv. 346571 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA - PRESUPPOSTI - PROCEDIMENTO - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELLA MANCANZA DEL DECRETO DI ESECUTORIETA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346571-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA - PRESUPPOSTI - PROCEDIMENTO - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELLA MANCANZA DEL DECRETO DI ESECUTORIETA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*

Il decreto d'ingiunzione acquista efficacia di titolo esecutivo soltanto quando, trascorso il termine in esso fissato senza che l'intimato abbia fatto opposizione, il medesimo giudice che l'ha pronunciato, mediante un nuovo decreto scritto in calce all'originale del decreto stesso, ne dichiari l'esecutivita dopo avere accertata la sua regolare notificazione e la Mancanza di opposizione in termine, e dopo avere ordinato la rinnovazione della notificazione qualora risulti o appaia probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza. Tali essendo le condizioni che determinano la dichiarazione di esecutivita del decreto, e in relazione alla funzione cui la stessa adempie nel processo di formazione del titolo esecutivo, secondo la fattispecie considerata dall'art 647 cod proc civ, e ravvisabile in essa un provvedimento giurisdizionale che non e puramente dichiarativo, ma dichiarativo costitutivo. Riconosciuto tale carattere, nella detta ipotesi, al provvedimento di esecutorieta del decreto, ne deriva che l'opposizione dell'intimato che tragga motivo dalla Mancanza di esso, traducendosi in una eccezione di incompetenza di formazione del titolo esecutivo per difetto di un elemento che ne condiziona l'esistenza, e una opposizione all'esecuzione, non opposizione agli Atti esecutivi, poiche, secondo il sistema adottato negli artt 615-618 cod proc civ, il criterio distintivo tra i due tipi di opposizione consiste nel fatto che l'opposizione all'esecuzione tende ad investire l'an dell'Azione esecutiva, avendo per oggetto ogni contestazione sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in assoluta, per difetto cioe di titolo, sia relativamente ad alcuni beni, dei quali il debitore eccepisce la impignorabilita, mentre l'opposizione agli Atti esecutivi attiene al quo modo dell'Azione esecutiva, avendo per oggetto le questioni circa l'esistenza di irregolarita formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi altro atto del procedimento esecutivo, o attinenti a vizi di notificazione degli stessi. (V 3015-69, massima n 342911 1125-68, massima n 332600 396-68 massima n 331383 2625-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)