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Sez. L, Sentenza n. 5123 del 05/09/1980 (Rv. 408980 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA EXTRAURBANI - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1980-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408980-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA EXTRAURBANI - DISCIPLINA.*

Ai sensi dell'art 8 legge 14 febbraio 1958 n 138 (la quale costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale contenuta nell'art 5 legge 22 febbraio 1934 n 370), le imprese che gestiscono autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto di viaggiatori, sono obbligate ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti, in modo tale che, non solo, a costoro sia assicurata la pausa di un giorno dopo sei giorni di lavoro, ma, inoltre, che il giorno di riposo coincida, di norma, con la domenica e venga goduto nel luogo di residenza del dipendente. Tale disciplina prevede due sole eccezioni: la prima riguarda il personale viaggiante, che godra del riposo nel giorno stabilito dal turno, non essendo possibile, a causa degli spostamenti cui e soggetto, assicurarne sempre la presenza, nel luogo di residenza; la seconda consiste nella possibilita di fissare non piu di due giorni consecutivi di riposo settimanale e, quindi, di congiungere i due periodi di sei giorni lavorativi cui quei riposi si riferiscono, purche concorrano concrete esigenze di servizio, oppure l'accordo delle parti. (Conf 1268/76, mass n 379954).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)