Sez. L, Sentenza n. 23572 del 12/09/2008 (Rv. 604503 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione (PIP) - Cumulo tra indennità oraria di cui all'art. 15 del d.l. n. 299 del 1994 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 451 del 1994) e l'indennità di disoccupazione ordinaria - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 468 del 1997, relativo ai lavori socialmenti utili (LSU) - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
In materia di piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione (PIP), il soggetto che vi sia inserito è tenuto ad optare tra il mantenimento della indennità oraria di cui all'art. 15 del d.l. n. 299 del 1994 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 451 del 1994), e successive modificazioni, corrisposta per l'attività prestata e la formazione svolta, e la percezione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, erogata dall'I.N.P.S., non essendo consentito il cumulo tra i due anzidetti trattamenti, giacché il pagamento dell'indennità oraria suddetta, unitamente al vantaggio della formazione impartita, è sufficiente a tutelare l'interessato assorbendo il generale rimedio della indennità di disoccupazione ordinaria. Infatti, in assenza di disposizioni specifiche, la disciplina che regola la compatibilità del compenso per la partecipazione al PIP e l'indennità di disoccupazione deve essere rinvenuta in quella dell'art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 468 del 1997 per i lavori socialmente utili (LSU) - che, appunto, prevede l'opzione tra trattamento per attività di lavoro socialmente utile ed indennità di disoccupazione - essendo ravvisabile una analogia tra i PIP e gli LSU, avuto riguardo ai lavoratori che non godono di cassa integrazione o di indennità di mobilità, posto che entrambi gli istituti sono stati originariamente previsti dal citato d.l. n. 299 del 1994, che il Pip si risolve sostanzialmente nell'espletamento di un lavoro socialmente utile (seppure accompagnato da attività formativa) e che il suo compenso è pari a quanto in origine fissato per gli LSU.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 15, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)