Sez. L, Sentenza n. 9344 del 19/04/2007 (Rv. 596548 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Sussidio - Cumulo con altro reddito da lavoro part - Time compatibile con il lavoro socialmente utile - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
Non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, alla stregua della normativa sopravvenuta, il d.lgs n. 468 del 1997, che limitando la possibilità di cumulare l'assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell'istituto, onde non vi sarebbe ragione di operare distinzioni, e sulla scorta del rilievo che il richiamo alla normativa sull'indennità di mobilità, fatto dall'art.1, comma 3, della legge n.608 del 1996, valga non già per il divieto di cumulo tra sussidio e lavoro a tempo parziale, ma al diverso fine del regime della contribuzione riconoscendosi la contribuzione figurativa sia per il periodo in cui si gode dell'indennità di mobilità (art.7, comma 9, legge n. 223 del 1991), sia per il periodo in cui si svolgono lavori socialmente utili (art.8.comma 19, d.lgs. n.468 del 1997)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14 com. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)