Sez. 3, Sentenza n. 672 del 14/01/2005 (Rv. 581164 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Clausola contrattuale prevedente la rinnovazione della locazione di sei anni in sei anni, salvo disdetta "ex" art. 29 legge n. 392 del 1978 - Validità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI
La clausola contrattuale che prevede la rinnovazione di sei anni in sei anni del rapporto di locazione relativa ad immobile non abitativo, salvo disdetta per i motivi di cui all'art. 29 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, va ritenuta valida in quanto disposizione più favorevole al conduttore e non costitutiva di una durata perpetua del contratto, potendo in ogni momento verificarsi una situazione di necessità del locatore o intervenire il recesso del conduttore.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)