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Sez. 3, Sentenza n. 3494 del 20/05/1983 (Rv. 428386 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 59 LEGGE N. 392 DEL 1978 - PREAVVISO DI SEI MESI CHE IL LOCATORE DEVE DARE AL CONDUTTORE, AL FINE DI RECEDERE DALLA LOCAZIONE ABITATIVA - INDICAZIONE DEI MOTIVI DEL RECESSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428386-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 59 LEGGE N. 392 DEL 1978 - PREAVVISO DI SEI MESI CHE IL LOCATORE DEVE DARE AL CONDUTTORE, AL FINE DI RECEDERE DALLA LOCAZIONE ABITATIVA - INDICAZIONE DEI MOTIVI DEL RECESSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il preavviso di sei mesi che, ai sensi dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), il locatore deve dare al conduttore, al fine di recedere dalla locazione abitativa, non deve contenere l'indicazione dei motivi del recesso, essendo l'Onere della specificazione dei motivi imposto soltanto dal precedente art. 29 per la disdetta, alla prima scadenza, delle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo stipulate dopo l'entrata in vigore della citata legge. (V 3016/82, mass n 420944).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)