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Sez. U, Sentenza n. 2048 del 26/02/1991 (Rv. 471081 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere. | Rivalutazione automatica di spettanza retributiva - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Risarcimento del maggior danno o interessi moratori - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1991-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471081-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere.

In tema di pubblico impiego, qualora il dipendente chieda gli interessi legali (comunque qualificati) e la rivalutazione monetaria su proprie spettanze retributive secondo criteri di automaticità, allegando la mera inosservanza del datore di lavoro agli obblighi derivanti dal rapporto di pubblico impiego, la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo sostanzialmente ad oggetto competenze accessorie delle retribuzioni tardivamente corrisposte, mentre va affermata la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi in cui siano domandati gli interessi moratori ovvero un risarcimento diverso e maggiore di quello quantificabile secondo criteri di calcolo automatici, addebitandosi alla pubblica amministrazione uno specifico comportamento colposo, esorbitante dal puro e semplice ritardo nell'emissione del titolo di spesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)