Sez. 2, Ordinanza n. 1493 del 01/12/1975 Cc. (dep. 03/01/1976) Rv. 131742 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - RINVIO DEL DIBATTIMENTO A TEMPO INDETERMINATO SU ISTANZA DEL DIFENSORE PER CONSENTIRE LA APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA PREVENTIVA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - RINVIO DEL DIBATTIMENTO A TEMPO INDETERMINATO SU ISTANZA DEL DIFENSORE PER CONSENTIRE LA APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA PREVENTIVA.*
Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato su richiesta del difensore dell'imputato al fine di ottenere l'applicazione delle nuove norme in tema di continuazione nei confronti di questo, il termine della custodia preventiva e sospeso, non potendo considerarsi il rinvio dovuto ad esigenze istruttorie, dovendo tale espressione essere intesa nel suo senso strettamente letterale e logico di obiettive esigenze istruttorie del processo; mentre la continuazione e un istituto di diritto sostanziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)