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Sez. L, Sentenza n. 6040 del 16/04/2003 (Rv. 562200 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI PER LA CURA E PER L'ASSISTENZA TERAPEUTICA | Rimborso di spese mediche e protesiche sostenute in relazione a un infortunio sul lavoro - Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562200-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI PER LA CURA E PER L'ASSISTENZA TERAPEUTICA

Il termine di prescrizione da applicare al diritto al rimborso delle Spese (nel caso di specie, odontoiatriche e protesiche) sostenute da un assicurato in conseguenza di un infortunio sul lavoro è il termine breve di tre anni fissato dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e non quello ordinario decennale, in quanto trattasi pur sempre di prestazioni che devono essere erogate da parte dell'INAIL, per le quali ricorre l'esigenza della tempestività dell'accertamento, che costituisce la ratio della fissazione di un termine breve, né sussistono fondati motivi per sottoporre ad un termine prescrizionale diverso, da un lato, il diritto alle cure mediche, chirurgiche e protesiche, e, dall'altro, il diritto al rimborso dei relativi costi già sopportati dall'assicurato.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)