Sez. L, Sentenza n. 3737 del 29/03/1995 (Rv. 491500 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI PER LA CURA E PER L'ASSISTENZA TERAPEUTICA | Azione diretta a conseguire dette prestazioni - Prescrizione triennale - Decorrenza del termine - Disciplina prevista dal codice civile in tema di sospensione ed interruzione - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI PER LA CURA E PER L'ASSISTENZA TERAPEUTICA
L'azione diretta a conseguire le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni, che decorre dal consolidamento dei postumi indennizzabili; il suddetto termine, sottraendosi, in relazione alla peculiarità della sua funzione, alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione e di interruzione, è interrotto soltanto dalla domanda giudiziale e non anche da altri atti di costituzione in mora del debitore.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)