Sez. 1 - , Ordinanza n. 17465 del 19/06/2023 (Rv. 668295 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro stipulato nella vigenza della l. n. 1 del 1991 - Requisiti - Indicazione del conto corrente collegato - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, nel vigore della l. n. 1 del 1991 e del Reg. Consob n. 5387 del 1991, l'indicazione del conto corrente da cui attingere la provvista per l'esecuzione di operazioni di investimento e del conto su cui depositare i titoli acquistati non costituisce un requisito di validità del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento.
Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)