Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 14 gennaio 1988, causa 55/86
Epigrafe
Sentenza della Corte (quinta sezione)
14 gennaio 1988
Nella causa 55/86,
Asociación provincial de armadores de buques de pesca de Gran Sol de Pontevedra (Arposol), Vigo (Pontevedra, Spagna), con l'avv. J. L. Meseguer Sanchez, del foro di Madrid, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. A. May, 31, Grand-Rue,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal proprio agente Y. Crétien, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. Käser, Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, R. C. Fischer, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
interveniente,
causa avente ad oggetto l'annullamento del regolamento n. 3781/85 del Consiglio, del 31 dicembre 1985, che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca contenute nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 363, pag. 26),
LA CORTE (quinta sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliét, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: B. Pastor, amministratore
vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 6 ottobre 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza il 28 ottobre 1987,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1986, l'Asociación provincial de armadores de buques de pesca de Gran Sol de Pontevedra (in prosieguo: Arposol), ha proposto, a norma dell'art. 173, 2o comma del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento del regolamento n. 3781/85 del Consiglio, del 31 dicembre 1985, che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca contenute nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 363, pag. 26).
punto 2
L'Arposol è un'associazione costituita per rappresentare e tutelare gli interessi di quarantasei imprese spagnole di armatori di pescherecci i cui natanti praticano la pesca non specializzata nelle acque degli Stati della vecchia Comunità a dieci.
punto 3
A norma dell'art. 158 dell'« atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica» in data 12 giugno 1985 (in prosieguo: l'« atto di adesione ») (GU L 302, pag. 9), solo trecento pescherecci spagnoli non specializzati, il cui elenco, detto « elenco base », si trova nell'allegato IX dell'atto di adesione, sono autorizzati a svolgere la loro attività nelle acque degli Stati della vecchia Comunità a dieci. In questo elenco sono compresi, fra l'altro, tutti i membri dell'Arposol. L'art. 158, 2o comma, precisa che solo centocinquanta di questi battelli potranno svolgere simultaneamente la loro attività purché siano inclusi in un elenco periodico stabilito dalla Commissione. Ai sensi dell'art. 163, le autorità spagnole sottopongono alla Commissione progetti di elenchi periodici.
punto 4
Gli artt. 160, 164, 165, 349, 351 e 352 dell'atto di adesione contemplano sistemi analoghi di elenchi base e di elenchi periodici per quanto riguarda l'accesso dei pescherecci spagnoli specializzati alle acque degli Stati della vecchia Comunità a dieci, quello dei pescherecci portoghesi alle acque spagnole e alle acque degli Stati della vecchia Comunità a dieci e infine l'accesso dei pescherecci degli Stati della vecchia Comunità a dieci alle acque spagnole e portoghesi.
punto 5
Il regolamento del Consiglio n. 3781/85, stabilisce i provvedimenti destinati a garantire l'osservanza della disciplina dell'accesso alle acque ed alle risorse contemplate dagli artt. 163, 164, 165, 349, 351 e 352 dell'atto di adesione da parte dei pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro ovvero registrati o immatricolati in uno Stato membro.
punto 6
Nell'art. 2, n. 1, il regolamento n. 3781/85 stabilisce che le competenti autorità notificano senza indugio alla Commissione e allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro di registrazione o di immatricolazione le trasgressioni accertate delle sopramenzionate disposizioni dell'atto di adesione, indicando il nome e i contrassegni d'identificazione dei pescherecci interessati, il nome del comandante, del proprietario ed, eventualmente del noleggiatore, le circostanze dell'infrazione e le azioni penali o amministrative e gli altri provvedimenti eventualmente adottati, nonché le pronunzie giurisdizionali relative all'infrazione stessa. A norma dell'art. 2, n. 2, in esito ad una pronuncia giurisdizionale notificata o in qualsiasi altra ipotesi di accertamento di trasgressione della disciplina summenzionata dell'atto di adesione, lo Stato membro di bandiera o di registrazione non può più iscrivere il peschereccio nei progetti di elenchi periodici che sottopone alla Commissione.
L'art. 3 dello stesso regolamento contempla vari periodi durante i quali un natante non potrà più essere iscritto in questi progetti di elenchi periodici, a seconda che si tratti o no della prima infrazione, e a seconda che si tratti di un battello che pratica la pesca non specializzata oppure la pesca specializzata. Questi vari periodi oscillano tra due e diciotto mesi.
punto 7
Per una più ampia esposizione dei fatti, del procedimento, delle norme afferenti e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza.
punto 8
Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 13 maggio 1986, il Consiglio ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità a norma dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura della Corte. A sostegno dell'eccezione esso ha anzitutto dedotto che la ricorrente non era direttamente e individualmente riguardata ai sensi dell'art. 173, 2o comma del trattato dal regolamento impugnato, in quanto questo aveva portata generale ed era di natura puramente normativa. Il Consiglio ha poi sostenuto che il ricorso era irricevibile giacché un'associazione non è individualmente riguardata, in quanto rappresentante di una categoria di imprenditori, dall'atto che leda gli interessi generali di questa categoria. Infine, esso sostiene che il procedimento adatto per impugnare il regolamento n. 3781/85 è l'esperire azioni nazionali contro i provvedimenti d'applicazione del regolamento.
punto 9
La ricorrente ribatte che in realtà il regolamento impugnato riguarda un numero limitato di destinatari, tra i quali i suoi membri, e che essa è quindi direttamente ed individualmente riguardata. Essa rileva poi che, in cause di dipendenti, la Corte ha amesso dei ricorsi proposti da associazioni in nome dei loro membri. Infine, essa deduce che l'art. 173 del trattato è il procedimento adatto per proporre un ricorso avverso un atto comunitario.
punto 10
A norma dell'art. 173, 2o comma del trattato CEE, una persona fisica o giuridica non può proporre ricorso avverso i provvedimenti adottati sotto forma di regolamento o di decisione indirizzata a terzi, salvo che essi la riguardino direttamente ed individualmente.
punto 11
Nella fattispecie, va rilevato che, perché la sanzione della non iscrizione venga adottata da uno Stato, occorre che siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate dall'art. 2 del regolamento n. 3781/85 ed in particolare che un altro Stato membro abbia notificato allo Stato di bandiera l'esistenza di un'infrazione accertata in sede giudiziaria o amministrativa. Inoltre, questa sanzione diventa definitiva solo dopo approvazione da parte della Commissione di elenchi periodici nei quali non sia compreso il nome del peschereccio punito.
punto 12
I proprietari di pescherecci membri dell'Arposol potranno quindi essere riguardati unicamente se lo Stato di cui sono cittadini rifiuta, a norma dell'art. 2 del regolamento impugnato, di iscriverli nei progetti di elenchi periodici che sottopone alla Commissione e se detti progetti di elenchi sono approvati tali e quali dalla Commissione.
punto 13
Così stando le cose è opportuno rilevare che la ricorrente non è direttamente riguardata dal regolamento n. 3781/85, poiché i suoi membri saranno di fatto colpiti solo da un provvedimento nazionale, che sarà adottato solo se sono soddisfatte varie condizioni, e qualora detto provvedimento sia approvato dalla Commissione.
punto 14
In considerazione di quanto precede e senza che sia necessario esaminare gli altri motivi d'irricevibilità, il ricorso va dichiarato irricevibile.
Sentenza › Sulle spese
punto 15
A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta sezione)
dichiara e statuisce:
1) II ricorso è irricevibìle.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Firme
Bosco
Moitinho de Almeida
Everling
Galmot
Joliét
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 gennaio 1988.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della quinta sezione
G. Bosco