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Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 21/11/2014 Ud. (dep. 13/03/2015) Rv. 263156 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Delitto presupposto - Accertamento giudiziale - Esclusione del delitto presupposto con provvedimento di archiviazione - Effetti automatici sul delitto di riciclaggio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263156-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

In tema di riciclaggio, non è necessario che il delitto presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; ne consegue che non può essere automaticamente esclusa la configurabilità del delitto di riciclaggio, per effetto della intervenuta archiviazione del procedimento relativo al reato presupposto, trattandosi di decisione non suscettibile di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)