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Sez. 2, Sentenza n. 7795 del 19/11/2013 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 259007 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Delitto presupposto - Accertamento giudiziale - Grado - Esclusione del delitto presupposto con sentenza di non luogo procedere - Effetti automatici sul delitto di riciclaggio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259007-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

In tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto non colposo presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; ne consegue che non può essere automaticamente esclusa la configurabilità del delitto di riciclaggio, per effetto della intervenuta sentenza di non luogo a procedere, confermata in sede di legittimità, in ordine al delitto presupposto, trattandosi di sentenza non irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)