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Sez. 2, Sentenza n. 2927 del 14/12/1966 (Rv. 325522 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SPETTANZA DEI DIRITTI DI PROCURATORE NEI GIUDIZI DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325522-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SPETTANZA DEI DIRITTI DI PROCURATORE NEI GIUDIZI DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI - ESCLUSIONE.*

La legge 13 giugno 1942, n.794, contenente la disciplina dei compensi spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile, prevedeva, alla tabella b, la liquidazione dei diritti di procuratore soltanto per i giudizi dinanzi alle magistrature ordinarie di merito, mentre per il giudizio di Cassazione era previsto unicamente un diritto spettante al procuratore domiciliatario per l'insieme delle sue prestazioni, non essendo concepibile dinanzi alla Corte di Cassazione un'attivita procuratoria del genere di quella relativa alle fasi di merito. Questo principio, estensibile, per identita di ratio, anche alle altre magistrature superiori (nella specie, consiglio di stato), e stato mantenuto fermo dalle nuove Disposizioni in materia. Di vero, quantunque nella tabella b, allegata alla delibera del consiglio nazionale forense 15 febbraio 1958, approvato con d. m. 28 febbraio 1958, si parli genericamente del processo di cognizione dinanzi ai giudici ordinari, anzicche, come nella tabella b della citata legge del 1942, di giudizi dinanzi ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali ed alle corti di appello, tuttavia l'adozione di tale piu sintetica formula non e sufficiente a far ritenere che si sia inteso estendere al giudizio di Cassazione, e, quindi anche a quelli dinanzi alle altre magistrature superiori, le norme relative ai processi di merito, in Mancanza di ogni altro elemento che deponga per una cosi sostanziale e profonda innovazione legislativa. (Conf. 2335-64).*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)