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Sez. 6, Sentenza n. 26093 del 06/05/2004 Ud. (dep. 09/06/2004) Rv. 229745 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova - Estinzione della pena - Cancellazione della condanna dal casellario giudiziario - Esclusione - Recidiva.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229745-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale a causa dell'esito positivo dell'affidamento in prova non comporta la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziario che resta circoscritta ai casi indicati dall'art. 687 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ai fini della recidiva, la sentenza di condanna deve dispiegare tutti i suoi effetti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 687

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)