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Sez. 1, Sentenza n. 88 del 11/01/1995 Cc. (dep. 04/03/1995) Rv. 200430 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo del periodo di prova - Effetto estintivo - Estensione anche alle pene pecuniarie - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200430-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Poiché l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce misura alternativa alla sola pena detentiva, solo a tale pena, e non anche alle eventuali pene pecuniarie inflitte con la medesima condanna, può riferirsi l'effetto estintivo previsto dall'art. 47, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario in caso di esito positivo del periodo di prova. Ciò, fra l'altro, trova conferma - (volendosi fare un raffronto, ad esempio, con l'art. 178 cod. pen., relativo agli effetti della riabilitazione) - anche nella mancata menzione, nel citato ultimo comma dell'art. 47 O.P., delle pene accessorie, come pure nella circostanza che, prevedendosi ivi, oltre all'estinzione della pena, anche quella "di ogni altro effetto penale", non segue a tale espressione la specificazione "della condanna". (Nello stesso senso: sez. 1, c.c. 11 gennaio 1995 n. 45, P.G. c: Pieruccini; sez. 1, c.c. 12 gennaio 1995 n. 204, P.G. c. Pieri; sez. 1, c.c. 12 gennaio 1995 n. 202, P.G. c: Bigozzi, non massimate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)