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Sez. 2, Sentenza n. 32569 del 16/06/2023 Ud. (dep. 26/07/2023) Rv. 284980 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Attenuante della lieve entità del fatto, introdotta con sentenza Corte cost. n. 120 del 2023 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284980-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE

In tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)