Sez. 2, Sentenza n. 30206 del 30/06/2026 Ud. (dep. 07/08/2026) Rv. 290522-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Possibilità di riconoscere l'attenuante della lieve entità del fatto - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE
In tema di estorsione, l'attenuante della lieve entità del fatto, resa applicabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non può essere riconosciuta nel caso in cui ricorra l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato l'incompatibilità logica tra le due circostanze, in quanto diverse ontologicamente e funzionalmente, osservando che il ricorso al metodo mafioso esprime un peculiare disvalore e profili di allarme sociale inconciliabili con la minima offensività richiesta per la diminuente).
Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)