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Sez. 1, Sentenza n. 3398 del 12/02/2013 (Rv. 625099 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Debenza - Criterio assistenziale - Limitazioni temporali - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625099-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

La valutazione della debenza dell'assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale (nella specie vent'anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorchè tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)