Sez. L, Sentenza n. 4021 del 23/02/2006 (Rv. 587014 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Natura assistenziale dell'assegno - Configurabilità - Portata - Diritto all'assegno - Accertamento - Criteri - Valutazione riservata al giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche. Tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice del merito e risulta incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 5 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)