Sez. 4, Sentenza n. 7229 del 28/06/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 206805 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Ravvisabilità - Criteri - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Ai fini della ravvisabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che si colloca in uno spazio più avanzato rispetto a quello della mera collaborazione informativa, l'operosità di chi voglia avvalersi della detta circostanza deve consentire la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e cioè fare interrompere la catena delittuosa in atto e fare colpire i mezzi di produzione delle attività criminali, in coerenza con i più recenti interventi legislativi, che tendono ad incidere sul sistema patrimoniale e finanziario, provento e strumento, del crimine. Il primo tipo di intervento, per il quale può anche essere sufficiente una concreta ed immediata informazione che consenta l'arresto di altri complici che potrebbero portare ad ulteriori conseguenze l'attività delittuosa, implica un'operosità immediata, prima che si esauriscano le conseguenze del reato e ha finalità essenzialmente di repressione della specifica attività delittuosa. Il secondo, invece, può anche intervenire a distanza di tempo e ha più accentuate finalità di prevenzione generale, mirando ad impedire non più la realizzazione di conseguenze ulteriori di attività delittuose già commesse bensì la futura perpetrazione di delitti mediante sottrazioni di rilevanti risorse. In ogni caso, occorre una collaborazione qualificata della proficuità, occorrendo un aiuto del soggetto concreto ed efficace. (Nella fattispecie, l'aggravante è stata esclusa perché l'imputato si era deciso a collaborare, fornendo il nome di alcuni complici solo dopo circa un anno dall'arresto sicché la sua collaborazione non poteva essere tra quelle immediate, idonee, a prescindere dall'efficienza della polizia, ad interrompere gli effetti diretti dell'attività delittuosa né aveva portato a risultati sul piano della prevenzione finanziaria delle azioni criminose).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)