Sez. 6, Sentenza n. 7907 del 26/05/1998 Ud. (dep. 06/07/1998) Rv. 211380 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti - D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - Attenuante speciale per la collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo - Applicazione - Criteri.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, può integrare gli estremi dell'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 solo un comportamento che dia luogo a un contributo proficuo e concreto che conduca a risultati apprezzabili ai fini della sottrazione all'associazione di risorse decisive per la commissione dei delitti; il che può avvenire attraverso una decurtazione di mezzi finanziari o di sostanze stupefacenti dell'associazione medesima, oppure attraverso un decremento dei partecipi al sodalizio, per effetto della cattura di soggetti concorrenti nel reato.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)