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Sez. L, Sentenza n. 10119 del 13/10/1998 (Rv. 519659 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - PAGAMENTO NELLE MANI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO | Consegna da parte del debitore esecutato all'ufficiale giudiziario di un assegno bancario di conto corrente - Liberazione del debitore esecutato - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519659-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - PAGAMENTO NELLE MANI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

A norma dell'art. 1277 cod. civ., i debiti pecuniari si estinguono solo con moneta avente corso legale nello Stato e corrispondente al suo valore nominale; sicché la consegna da parte del debitore esecutato all'ufficiale giudiziario di un assegno bancario di conto corrente (nella specie neppure attestata nel verbale dell'ufficiale giudiziario) non costituisce prova dell'avvenuta pagamento del debito in favore del creditore procedente e quindi non ha effetto liberatorio per il debitore che rimane assoggettato alla procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)