Sez. 3, Sentenza n. 8013 del 19/07/1993 (Rv. 483213 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) - In genere | Pagamento - Invio di un titolo di credito improprio - Idoneità - Esclusione - Limiti - Conseguenza.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) - In genere
L'Invio di un titolo di credito improprio, quale un vaglia postale, per effettuare il pagamento del canone di locazione, non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore-locatore, sia perché, a norma dell'art. 1277 cod. civ., i debiti pecuniari si estinguono solo con moneta avente corso legale nello Stato, sia perché, a norma dell'art 1182 cod. civ., essi debiti vanno adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, e l'invio del vaglia comporta la sostituzione di questo domicilio con la sede dell'ufficio postale presso cui il titolo e riscuotibile; tuttavia l'efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., alla prestazione diversa da quella dovuta, e tale comportamento del creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore inadempiente e quindi la mora idonea a permettere la risoluzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)