diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3480 del 05/12/1984 Ud. (dep. 15/04/1985) Rv. 168692 - 01

ACQUE - ANALISI - DIRITTI DELLA DIFESA - NECESSITÀ DEL PREVIO AVVISO AL TITOLARE DELLO SCARICO A PRESENZIARE ALL'ANALISI - MANCANZA - INUTILIZZABILITÀ DELL'ANALISI COME FONTE DI PROVA.*
Stato
decisa il 1984-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168692-01

ACQUE - ANALISI - DIRITTI DELLA DIFESA - NECESSITÀ DEL PREVIO AVVISO AL TITOLARE DELLO SCARICO A PRESENZIARE ALL'ANALISI - MANCANZA - INUTILIZZABILITÀ DELL'ANALISI COME FONTE DI PROVA.*

Le analisi delle acque, ai fini dell'accertamento del loro inquinamento, non possono essere utilizzate come fonte di prova nel processo penale, se il titolare dello scarico non abbia ricevuto l'avviso a presenziare all'esecuzione di esse. Rimane, comunque, salva la decisione del giudice di merito nella quale la responsabilità dell'imputato sia basata su altri elementi di prova, diversi dall'analisi eseguita irregolarmente. (Conf mass n 166033; (Conf mass n 167013; (Conf mass n 163701; (Conf mass n 164654).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 com. 7 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)