Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17076 del 26/06/2019 (Rv. 654445 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 11, d.lgs. n. 25 del 2008 - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Obbligo di fissazione dell'udienza di comparizione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Dichiarazione di non volersi avvalere del supporto - Effetti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)