Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14148 del 23/05/2019 (Rv. 654198 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 11, d.lgs. n. 25 del 2008 - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Obbligo di fissazione dell'udienza di comparizione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio con il richiedente dinanzi alla commissione territoriale il giudice, nelle ipotesi previste dall'art. 35 bis, comma 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve necessariamente fissare l'udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all'esito del ricorso per violazione del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)