Sez. 3, Sentenza n. 3915 del 21/11/1975 (Rv. 378175 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - COLPA INERENTE ALLA CONDOTTA DELL'AGENTE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL DANNEGGIATO - DESUNZIONE DELLA COLPA DELLA MATERIALITA DEL FATTO - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (DANNI RIPORTATI DA UN VEICOLO TRAINATO DA UN AUTOMEZZO DI SOCCORSO E CAUSATI DALLA ROTTURA DEL CAVO DI RIMORCHIO; DESUNZIONE DELLA COLPA DA DETTA ROTTURA).*
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - COLPA INERENTE ALLA CONDOTTA DELL'AGENTE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL DANNEGGIATO - DESUNZIONE DELLA COLPA DELLA MATERIALITA DEL FATTO - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (DANNI RIPORTATI DA UN VEICOLO TRAINATO DA UN AUTOMEZZO DI SOCCORSO E CAUSATI DALLA ROTTURA DEL CAVO DI RIMORCHIO; DESUNZIONE DELLA COLPA DA DETTA ROTTURA).*
In tema di responsabilita extracontrattuale, incombe al danneggiato l'Onere di provare la colpa inerente alla condotta dell'agente; ne tale colpa puo essere desunta dalla semplice materialita del fatto produttivo del danno. (nella specie, un veicolo, trainato da un automezzo di soccorso, subiva ingenti danni a seguito della rottura del cavo di rimorchio. Da tale rottura, e prescindendo dalla causa che l'aveva determinata, il giudice del merito desumeva la colpa del proprietario dello automezzo di soccorso. La suprema Corte ha cassato la decisione, per insufficiente ed illogica motivazione, enunziando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)