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Sez. 2, Sentenza n. 1544 del 17/03/1981 (Rv. 412206 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 2236 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE - AMBITO EXTRACONTRATTUALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412206-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 2236 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE - AMBITO EXTRACONTRATTUALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO.*

L'art 2236 cod civ - a norma del quale, se la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo e colpa grave - sebbene collocato nell'ambito della regolamentazione del contratto d'opera professionale, e applicabile, oltre che nel campo contrattuale, anche in quello extracontrattuale, in quanto prevede un limite di responsabilita per la prestazione dell'attivita professionale in genere, sia che essa si svolga sulla base di un contratto, sia che venga riguardata al di fuori di un rapporto contrattuale vero e proprio. In tale ultima ipotesi, grava sul preteso danneggiato l'Onere della prova della colpevole inosservanza o della violazione delle regole tecniche della disciplina o professione da parte del prestatore d'opera, non potendo la colpa di quest'ultimo reputarsi in re ipsa, soprattutto quella per negligenza, che va sempre dimostrata nelle specifiche omissioni o nelle insufficienze dell'attivita prestata. (V 3915/75, mass n 378175, sulla seconda parte; (V 399/75, mass n 373647, sulla seconda parte; (Conf 1282/71, mass n 351466, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)