Sez. 2, Sentenza n. 808 del 05/05/1965 (Rv. 311539 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DIFFERENZA TRA VEDUTA E LUCE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DIFFERENZA TRA VEDUTA E LUCE.*
La veduta - aperta sia jure servitutis che jure proprietatis- consiste nella possibilita per il suo titolare di inspicere e prospicere in alienum, e l'utilitas, che essa apporta al fondo in cui e aperta, e appunto la piena veduta del fondo servente, a differenza dalle semplici luci, la cui utilitas consiste solo nel dare aria e luce al fondo. Essa deve potersi esercitare in modo normale comodo, senza l'uso di mezzi artificiali e senza pericoli, in modo cioe che il suo titolare possa, in ogni momento, quando lo voglia, poter esercitare il suo diritto, affacciandosi sul fondo altrui senza particolari accorgimenti e senza difficolta serie e preesistenti in maniera stabile. Conseguentemente, l'Esercizio normale e comodo della veduta non e possibile non solo quando l'apertura e obbiettivamente tale da non consentire un normale e comodo affaccio senza mezzi artificiali e senza pericoli, ma anche quando, indipendentemente dalle dimensioni obbiettive dell'apertura in se, sia estremamente difficoltoso e, quindi, non sia possibile normalmente e comodamente, senza pericoli o senza straordinari accorgimenti, per la natura o la funzione permanente del luogo in cui l'apertura e posta o per i mezzi di accesso, esercitare la veduta. Lo stabilire, poi, se, effettivamente e in concreto, l'Esercizio sia impossibile normalmente per le difficolta derivanti dalla natura del luogo e dell'accesso allo stesso e se tali difficolta siano permanenti e notevoli, cioe non comodamente superabili in via normale, si sostanzia in una mera indagine di fatto, demandato in modo esclusivo al giudice del merito e insindacabile in Sede di legittimita, se sorretta da idonea e logica motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)