Sez. 6, Sentenza n. 24717 del 16/05/2002 Cc. (dep. 27/06/2002) Rv. 222192 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PROCURATORE GENERALE | Omesso avviso ad uno dei difensori della udienza ex art. 703 cod. proc. pen. - Nullità sanabile - Sussistenza - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PROCURATORE GENERALE
In materia di estradizione, l'omesso avviso ad uno dei difensori dell'estradando del compimento degli atti di cui all'art. 703 cod. proc. pen. determina la nullità della relativa udienza; nullità peraltro sanabile quando l'attuazione del diritto di difesa sia, comunque, garantita dall'avviso all'altro difensore, nonché quando sussista da parte dell'estradando espressa rinuncia ad eccepire detta nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 703, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 703, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)