Sez. 6, Sentenza n. 18726 del 24/04/2008 Cc. (dep. 08/05/2008) Rv. 239722 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Udienza camerale - Omesso avviso ad uno dei due difensori dell'imputato - Nullità a regime intermedio - Mancata deduzione tempestiva ad opera dell'altro difensore presente all'udienza - Sanatoria - Fattispecie in tema di mandato di arresto europeo.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
Nel procedimento camerale (nella specie, per la decisione di cui all'art. 17 L. 22 aprile 2005, n. 69), quando l'interessato abbia nominato due difensori, entrambi hanno diritto all'avviso della data dell'udienza camerale; tuttavia, ove sia stata omessa la comunicazione a uno dei difensori, si verifica una nullità a regime intermedio, che è sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dall'art.180 cod. proc. pen., sia dalla presenza all'udienza in camera di consiglio del codifensore che abbia svolto la sua difesa senza nulla eccepire al riguardo del difetto di avviso al collega a lui associato.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)