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Sez. T, Ordinanza n. 10336 del 20/04/2026 (Rv. 678129-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Catasto - Modificazione della rendita - Modalità - Procedura DOCFA - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678129-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In materia di catasto, la modificazione della rendita può avvenire, in via ordinaria, solo mediante le dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione edilizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.m. n. 701 del 1994, ovvero in forza di provvedimenti ministeriali di revisione degli estimi o del classamento, mentre la rideterminazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, ha carattere residuale ed è esperibile solo quando, per un triennio, il reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare differisca dalla rendita catastale di almeno il cinquanta per cento; ne

consegue che la procedura DOCFA può essere utilizzata nei soli casi di effettiva variazione dello stato dell'immobile, quali la nuova costruzione o il mutamento della consistenza.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 38 com. 1, Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 56, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)