Sez. 1, Sentenza n. 1282 del 04/04/1977 (Rv. 384976 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONSEGUENZE.*
La morte di uno dei coniugi produce lo scioglimento immediato del matrimonio, e, quindi, ove sopravvenuta nel corso del giudizio di divorzio, comporta il venir meno della materia del contendere e travolge le eventuali pronunce in precedenza emesse e non ancora passate in giudicato. (Conf 3181/75, mass n 377291; (Conf 787/74, mass n 368657).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)