Sez. 1, Sentenza n. 787 del 21/03/1974 (Rv. 368657 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SENTENZE DI MERITO - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SENTENZE DI MERITO - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
In tema di separazione personale, se, nelle more del ricorso per Cassazione, il matrimonio si scioglie per la morte di uno dei coniugi, va dichiarata cessata la materia del contendere, con Cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado. (nell'enunciare il principio di cui in massima la Corte suprema ha precisato che gli eredi del coniuge defunto possono continuare a far valere nel processo soltanto quei diritti di natura patrimoniale che, gia acquisiti al patrimonio del loro dante causa o derivanti da presupposti diversi dalla pronunzia di separazione personale, siano stati eventualmente dedotti in giudizio insieme con la domanda di separazione, come ad esempio il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad uno dei coniugi dai maltrattamenti subiti ad opera dell'altro. La SC ha chiarito, pero, che tale eventualita non ricorreva nella fattispecie concreta). (Conf 1862'67, mass n 328778; 381'67, mass n 326284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)