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Sez. 5, Sentenza n. 22036 del 13/10/2006 (Rv. 595459 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato esterno - Efficacia in un diverso giudizio - Accertamento della situazione giuridica e soluzione di questioni di fatto o di diritto comuni ad entrambe le cause - Applicabilità in materia tributaria - Autonomia dei periodi d'imposta - Limiti - Elementi costitutivi della fattispecie riguardanti più periodi d'imposta - Caso di specie - Illegittimità, accertata in via definitiva, dell'attività investigativa svolta dalla Guardia di finanza e relativa a più periodi d'imposta.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595459-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

In materia tributaria, l'autonomia dei periodi d'imposta non vale ad escludere che l'accertamento giudiziale del modo di essere dell'obbligazione relativa ad un singolo periodo possa implicare anche l'accertamento di una questione capace di "fare stato", con forza di giudicato, nel giudizio relativo all'obbligazione sorta in un periodo d'imposta diverso. Ciò avviene qualora (come nella specie) il giudice tributario accerti che l'avviso di accertamento delle imposte dirette relative ad un determinato periodo d'imposta, scaturito dalla medesima attività di indagine della Guardia di finanza da cui abbia tratto origine anche l'avviso di accertamento (relativo al periodo d'imposta successivo) oggetto del giudizio in corso, sia stato annullato, con sentenza passata in giudicato, non soltanto per vizi propri di quell'atto di accertamento, ma anche per vizi riferibili alla stessa attività investigativa della Guardia di finanza, costituente presupposto comune di entrambi gli accertamenti, vizi tali - illegittimità dell'attività di controllo e violazione dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sotto il profilo della illegittima delega del potere di accertamento - da rendere del tutto inutilizzabili i risultati dell'indagine. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla illegittimità dell'attività svolta dalla Guardia di finanza non può non spiegare i suoi effetti nelle controversie insorte tra le stesse parti in relazione ad accertamenti, riferiti a periodi d'imposta diversi, scaturiti dalla medesima attività di indagine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)