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Sez. 3, Sentenza n. 24684 del 18/02/2015 Ud. (dep. 11/06/2015) Rv. 263882 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Presupposti - Materiale apposizione di sigilli - Necessità - Esclusione - Atto equivalente - Sufficienza - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263882-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, né tanto meno che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, poiché oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse reputato sufficiente la notifica all'imputato del provvedimento di sequestro di un immobile, oggetto di lavori abusivi, con contestuale nomina dello stesso a custode del manufatto ed espressa intimazione a non immutare lo stato dei luoghi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)