Sez. 3, Sentenza n. 3133 del 03/12/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258381 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Presupposti - Materiale apposizione di sigilli - Necessità - Esclusione - Presenza di un segno esteriore - Sufficienza - Reato aggravato a norma dell'art. 349, comma secondo, cod. pen. - Configurabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., anche nella forma aggravata dall'avere agito nella qualità di custode, non occorre che i sigilli siano già materialmente apposti né che siano oggetto di rottura o rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. (Fattispecie in cui era stato apposto un cartello con l'indicazione dell'avvenuto sequestro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)