diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5365 del 05/10/1988 (Rv. 460006 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - PORTATA - FATTO NOTORIO DEL FENOMENO INFLATTIVO - RILEVANZA - QUALITÀ E CONDIZIONI PERSONALI DEL CREDITORE - PRESUNZIONI - OPERATIVITÀ - CREDITORE AVENTE LA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - DANNO DA INADEMPIMENTO - PROVA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1988-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460006-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - PORTATA - FATTO NOTORIO DEL FENOMENO INFLATTIVO - RILEVANZA - QUALITÀ E CONDIZIONI PERSONALI DEL CREDITORE - PRESUNZIONI - OPERATIVITÀ - CREDITORE AVENTE LA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - DANNO DA INADEMPIMENTO - PROVA - OGGETTO.*

Ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., che consente il risarcimento del maggior danno sofferto dal creditore a causa della svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, il giudice, mentre può considerare il fenomeno inflattivo alla stregua del notorio, in relazione indistintamente, a qualsiasi creditore, deve, invece, nella Determinazione del quantum risarcibile, tener conto delle qualità e condizioni personali del creditore, avvalendosi anche di presunzioni, cui l'ordinamento riconosce idoneità a costituire prova piena, anche in via esclusiva, quando esse siano gravi, precise e concordanti. Pertanto, ove taluno assuma di essere imprenditore commerciale e di aver subito un danno dal ritardo del debitore nell'adempimento, non è necessario che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile alla indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento (e cioè la dimostrazione che egli abbia dovuto contrarre un nuovo mutuo bancario in aggiunta a quelli normalmente contratti), potendosi, attraverso la valutazione di elementi di prova acquisiti al processo, quali le dimensioni e le caratteristiche dell'impresa e la sua capacità di autofinanziamento, presumere (ovvero escludere) che il credito vantato, se disponibile, sarebbe stato utilizzato in impieghi antinflattivi pertinenti all'impresa, e quindi che la sua indisponibilità abbia costretto il creditore a fare ricorso al credito bancario. (V 2368/86, mass n 445493 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)