Sez. 1, Sentenza n. 4666 del 23/05/1990 (Rv. 467373 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ELEMENTI RILEVANTI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ELEMENTI RILEVANTI.*
Ai sensi dell'art. 1224, comma secondo cod. civ. - il quale consente il risarcimento del maggior danno sofferto dal creditore a causa della svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore - il giudice, può considerare il fenomeno inflattivo alla stregua del notorio in relazione indistintamente a qualsiasi creditore, pervenendo all'accertamento del predetto danno con il ricorso ad elementi presuntivi od a fatti di comune esperienza, quando sia possibile attraverso le risultanze processuali non ché, pure in base soltanto alle concordi allegazioni delle parti, individuando la categoria di appartenenza del creditore: cui si ricolleghino, secondo una valutazione di probabilità e normalità, determinate modalità di utilizzazione del denaro e correlative conseguenze della sua ritardata disponibilità. Pertanto, quando il creditore, di cui non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito un danno dal ritardo del debitore nell'inadempimento, non è necessario che gli fornisca prova di un danno concreto causalmente ricollegabile alla indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, ben potendosi dedurre, nell'anzidetta situazione, in base all'id quod plerumque accidit, che se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. (V 6201/88, mass n 460555; (Conf 5365/88, mass n 460006; (Conf 600/86, mass n 444177).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)