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Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 05/12/1968 Ud. (dep. 31/01/1969) Rv. 110152 - 01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - OBLAZIONE -TERMINE PER L'ESERCIZIO -INIZIO PER LA PRIMA VOLTA DELLE FORMALITA DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - PERENTORIETA DEL TERMINE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1968-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110152-01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - OBLAZIONE -TERMINE PER L'ESERCIZIO -INIZIO PER LA PRIMA VOLTA DELLE FORMALITA DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - PERENTORIETA DEL TERMINE - FONDAMENTO.*

L'Esercizio della facolta di fare l'oblazione e sottoposto a termine inderogabile che si chiude con l'inizio delle formalita di apertura - per la prima volta - del dibattimento. Tale termine e perentorio perche la ratio dell'art.162 cod.pen., si fonda sul principio che la solutio attua la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo. Cio avviene nei casi in cui, per la minore gravita degli illeciti commessi, lo stato rinuncia, condizionatamente, al suo potere-dovere di perseguire il colpevole, ma siffatta trasformazione e del tutto eccezionale e puo essere ammessa solo prima del processo o nella fase predibattimentale e non piu quando si e iniziato l'accertamento processuale del reato, cioe quando lo stato, di fronte all'inerzia dell'interessato, ha ripreso il suo potere-dovere di perseguirlo. (V.101290, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)