Sez. 2, Sentenza n. 3795 del 21/11/1969 (Rv. 344093 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA - JUS SUPERVENIENS DOPO LA MORTE DELL'ASSICURATO - APPLICABILITA - LEGGE N 322 DEL 1958 SULLA VALORIZZAZIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE A FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - APPLICABILITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO PRIMA DEL 30 APRILE 1953 - PORTATA PRECISATIVA SUL PUNTO DELL'ART 152 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA - JUS SUPERVENIENS DOPO LA MORTE DELL'ASSICURATO - APPLICABILITA - LEGGE N 322 DEL 1958 SULLA VALORIZZAZIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE A FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - APPLICABILITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO PRIMA DEL 30 APRILE 1953 - PORTATA PRECISATIVA SUL PUNTO DELL'ART 152 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969.*
La morte dell'assicurato estingue il rapporto assicurativo che lo riguarda direttamente, rendendo inapplicabili ad esso ogni successiva modifica della precedente disciplina - sempreche non sia stato diversamente disposto dal legislatore -, ma non impedisce che le nuove norme possano essere applicate, come ius superveniens, ai rapporti che, come la pensione di riversibilita, siano destinati a svolgersi, con carattere di autonomia, dopo la morte del lavoratore assicurato, e che non possano, in conseguenza, considerarsi esauriti all'atto dell'entrata in vigore delle dette norme innovatrici. Ad eliminare ogni incertezza sulla questione, l'art 52 della legge 30 aprile 1969, n 153, ha precisato che le norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n 322 (che ai fini dell'accertamento del diritto a pensione e della Determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza, consentono di valorizzare i periodi di iscrizione del lavoratore a forme di previdenza sostitutive dell'Assicurazione generale per l'invalidita vecchiaia e superstiti, quando il rapporto lavorativo, che avesse dato luogo a detta iscrizione, fosse venuto a cessare senza dar luogo a diritto a pensione) sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1953).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)