diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9133 del 29/08/1995 (Rv. 493796 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ingegneri e architetti - Pensione indiretta a carico della Cassa nazionale - Requisiti di iscrizione e contribuzione - Nuova normativa di maggior favore ex art. 5 legge n. 290 del 1990 - Decorrenza della pensione - Dalla data di entrata in vigore della legge.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493796-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

La nuova disciplina in materia di pensioni di reversibilità e indirette corrisposte dalla Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti posta dall'art. 5 della legge 11 ottobre 1990 n. 290 (che ha sostituito il testo dell'art. 7 della legge 3 gennaio 1981 n. 6), e, in particolare, la previsione di un requisito contributivo meno rigoroso per la pensione indiretta a favore dei superstiti dell'iscritto (cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione, in luogo di dieci anni con iscrizione anteriore al compimento del quarantesimo anno di età), trovano applicazione dal giorno dell'entrata in vigore della relativa legge, attribuendo ai superstiti il diritto alla pensione dalla medesima data, ove questa spetti solo in base ai nuovi requisiti. Infatti principio ispiratore del quinto libro del codice civile - come confermato da pronunce giurisprudenziali in materia - è quello della retroattività moderata del diritto sopravveniente nei rapporti di lavoro, nonché nei rapporti di previdenza obbligatoria, espressione ultrattiva dei contratti di lavoro, quale regola di civiltà intesa a far sì che tutta la legislazione successiva alla costituzione dei relativi contratti incida subito favorevolmente sulle posizioni di diritto degli stipulanti.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 7 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 290 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)