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Sez. 2, Sentenza n. 99 del 17/01/1970 (Rv. 344791 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PETIZIONE DI EREDITA (AZIONE) - IN GENERE - DIFFERENZA DALL'AZIONE DI RIDUZIONE - IMPRESCRITTIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344791-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PETIZIONE DI EREDITA (AZIONE) - IN GENERE - DIFFERENZA DALL'AZIONE DI RIDUZIONE - IMPRESCRITTIBILITA.*

L'Azione di petizione di eredita, imprescrittibile per espressa disposizione di legge, presuppone la contestazione della qualita ereditaria dell'attore da parte del possessore dei beni ereditari - senza alcun titolo o senza titolo valido - convenuto per il rilascio dei beni medesimi, e quindi e assimilabile alla rivendicazione. L'Azione di riduzione, invece, in quanto tendente all'annullamento di Disposizioni testamentarie lesive dei diritti del legittimario - di cui non e contestata la qualita di erede - presuppone anche nel convenuto un valido titolo successorio benche lesivo dei diritti di terzi, che puo, quindi, divenire inoppugnabile se il diritto leso non sia fatto valere entro il termine della prescrizione ordinaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)