diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23781 del 16/11/2007 (Rv. 600690 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Procedimento davanti al giudice di pace per opposizione ai provvedimenti irrogativi di sanzione amministrativa (nella specie verbale di contravvenzione dell'art. 142, ottavo comma, cod. strada) - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta - Assenza dell'opposto all'udienza di discussione - Abbandono o rinuncia alla eccezione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600690-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In tema di procedimento davanti al giudice di pace ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le opposizioni ai provvedimenti irrogativi di sanzione amministrativa - nella specie verbale di contestazione per violazione dell'art.142, ottavo comma, cod. strada - l'assenza alla udienza di discussione della parte che abbia tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione e risposta l'incompetenza per territorio, non implica presuntivamente l'abbandono o la rinuncia alla eccezione predetta. Tale comportamento processuale è infatti di per sè inidoneo ad evidenziare la volontà di non mantenere ferma la precedente deduzione e di non avvalersi della eccezione in precedenza formulata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)