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Sez. 3, Ordinanza n. 7674 del 13/04/2005 (Rv. 581538 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Proposizione da parte del convenuto di eccezione di incompetenza territoriale e di domanda riconvenzionale - Rinuncia tacita alla eccezione di incompetenza - Esclusione. .
Stato
decisa il 2005-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581538-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Se il convenuto propone una domanda riconvenzionale dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, ciò non comporta una rinuncia tacita all'eccezione di incompetenza, ma significa soltanto che, in deroga o no alla competenza territoriale propria della riconvenzionale, egli manifesta la volontà di far decidere quest'ultima, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)